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E-commerce di farmaci: le nuove raccomandazioni della Corte Ue

Pubblicato il 02 Dicembre 2020

A partire dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea si sollevano questioni irrisolte legate alla vendita online di farmaci. Ecco i dettagli

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Il commercio elettronico di farmaci è ormai diffuso in tutta Europa. Nel nostro Paese le farmacie possono vendere online anche medicinali senza obbligo di prescrizione medica, ma in altri Paesi del mondo le norme sono meno restrittive. Anche per questo motivo, Amazon recentemente ha annunciato l’arrivo di Pharmacy, un servizio che consente di acquistare online anche farmaci con ricetta medica, che per il momento è attivo solo negli Stati Uniti.

La gestione di queste attività rimane una delle più delicate del mercato globale, perchè è legata alla salute dei consumatori, ma allo stesso tempo deve anche tutelare i farmacisti. Per tale motivo ha bisogno di regole chiare e ferree che consentano di vendere prodotti in completa sicurezza. Tali leggi sono necessarie a livello nazionale e internazionale. Una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha fatto emergere con maggiore intensità tale bisogno e può essere un utile punto di partenza per affrontare il discorso.

Vendita online di farmaci: la sentenza della Corte di Giustizia Europea

Non esistono ancora regole univoche e valide in tutta Europa legate alla vendita online di farmaci, quindi si possono prendere come riferimento le sentenze con validità internazionale. Una di queste è quella emanata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che si è pronunciata a proposito dell’importazione di medicinali da uno Stato Membro all’altro.

Soffermarsi su tale questione è importante perchè in alcune Nazioni dell’EU la competitività è maggiore e l’entrata in gioco di un operatore può influire sull’ecosistema interno, soprattutto se quest’ultimo non è obbligato a sottostare a specifiche restrizioni, è più potente o può permettersi di vendere un articolo ad un costo minore.

La sentenza riguardava nello specifico la diatriba tra una società olandese con una farmacia che ha sede nei Paesi Bassi e un e-commerce che invece si rivolge ai clienti francesi e associazioni che invece rappresentano gli interessi dei farmacisti francesi. La compagnia olandese ha lanciato una campagna pubblicitaria online per i clienti francesi che pubblicizzava uno sconto sui farmaci.

Questo tipo di campagne sono vietate in Francia, perciò l’associazione di tutela si è rivolta alla Corte per far valere questo tipo di divieto anche se la farmacia di riferimento aveva sede in Olanda e non in Francia.

La Corte ha sentenziato che l’e-commerce è un servizio d’informazione e quindi deve rispondere alle Direttiva europea 2000/31/CE, secondo cui uno Stato Membro destinatario della campagna di farmaci online senza obbligo di ricetta non può limitare l’attività proveniente da un’azienda di un’altra Nazione dell’Unione Europea, a patto che quest’ultima non violi le Leggi del proprio Paese di origine.

Tuttavia, gli Stati Membri destinatari possono porre a propria volta restrizioni legate sulla circolazione dei servizi delle società di informazione. Quindi deve essere lo Stato Membro destinatario a mettere nero su bianco la restrizione, senza la quale una società straniera deve attenersi alle Leggi del suo Stato e non quello in cui vuole esportare i suoi farmaci.

Gli Stati Membri possono adottare restrizioni solo nel caso in cui superino tre requisiti:

  • necessità – sono necessari per garantire sanità, sicurezza, ordine pubblico e difesa nazionale
  • serietà del rischio – il rischio legato agli obiettivi sopraccitati è importante
  • proporzionalità – sono proporzionali a raggiungere sempre gli stessi obiettivi

Sulla base di questi requisiti, la Corte ha discusso su alcune questioni, molte delle quelle quali sono state rinviate per una verifica più specifica (giudice di rinvio). Le questioni emerse sono le seguenti.

La società che opera nel Paese ospitante deve poter promuovere i propri medicinali senza violarne le Leggi. Quindi può promuovere la sua presenza con campagne lecite in quella Nazione. comunque riconosciuto valida la restrizione imposta da parte dello Stato Francese alla vendita di farmaci – e relativa promozione – inclusi quelli dell’e-commerce.

La società straniera che promuove all’estero medicinali senza obbligo di prescrizione non può fare sconti sul prezzo totale dei medicinali. Il divieto dovrebbe essere circoscritto ai medicinali, quindi anche in questo caso la Corte ha rimandato a successiva valutazione del giudice del rinvio.

Infine, le farmacie online che vendono medicinali senza ricetta devono inserire un questionario sanitario durante la procedura di acquisto online.

L’impatto in Italia

La vendita online di farmaci è consentita nel nostro Paese dal Codice del Farmaco. Gli e-commerce possono vendere solo farmaci OTC (over the counter) e SOP (senza obbligo di prescrizione) e devono fare sempre riferimento ad una farmacia o parafarmacia con sede in Italia, che ha una apposita autorizzazione della Regione di riferimento.

La sentenza della Corte dell’Unione Europea è molto importante anche nel nostro Paese, perchè è fondamentale offrire regole chiare sull’uso delle campagne di marketing e sull’importazione di medicinali SOP. Occorre chiarire se le regole di riferimento siano quelle della Nazione in cui ha sede la farmacia oppure quella in cui vuole aprire un mercato.

Per il momento, ogni caso viene gestito singolarmente. L’obiettivo è quello di raggiungere un equilibrio: da una parte si deve tutelare il libero mercato e la libera circolazione dei servizi legati alla società dell’informazione; dall’altra non devono risultare svantaggiate le farmacie – e in generale le aziende- che hanno sede nel Paese destinatario, che magari sono sottoposte a restrizioni importanti proprio in quel campo.

Si auspica quindi la nascita di una normativa Europea valida per tutti.

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