Pubblicato il 08 Giugno 2020
Il Bonus Affitto per aziende ed enti colpiti da Covid-19 è disponibile in compensazione: ecco chi può usarlo e la procedura per ottenerlo
Il DL Rilancio, entrato in vigore il 19 maggio 2020, contiene una serie di misure pensate per favorire la ripresa dell’Italia dopo la crisi sanitaria da Covid-19. Al suo interno, compaiono numerosi interventi per i cittadini e le imprese, uno di questi è il Bonus Affitto contenuto nell’articolo 28.
Attraverso la Risoluzione n. 32/E, l’Agenzia delle Entrate ha varato il nuovo codice tributo 6920 che permetterà di ottenere l’agevolazione in compensazione, ovvero richiedendo il credito di imposta tramite il modello F24. Viene concesso per gli affitti di immobili che non siano ad uso abitativo, ma pensati per svolgere attività commerciali, artigianali, industriali e agricole, ma è destinato anche ad altri enti. Perciò, si tratta di un’agevolazione pensata appositamente per imprese e lavoratori autonomi. Oltre a istituire il codice, l’Agenzia ha pubblicato una circolare che descrive quali sono i requisiti per ottenere il credito e le istruzioni per fare domanda.
- Caratteristiche del Bonus Affitto
- Bonus affitto imprese: beneficiari
- Bonus Affitto: come richiederlo
Caratteristiche del Bonus Affitto
Il Bonus Affitto viene concesso sotto forma di credito di imposta pari al 60% del canone di locazione o leasing o concessione per un edificio non ad uso abitativo. Inoltre, riguarda gli importi pagati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Si fa eccezione per le attività turistiche stagionali che invece possono ottenerlo per i mesi di aprile, maggio e giugno.
Inoltre, il bonus comprende anche le spese di condominio, ma solo nel caso siano in cui siano integrate nell’affitto, indipendentemente dalla categoria catastale. I dettagli legati al Bonus sono stati pubblicati non solo nella 32/E ma anche nella circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo documento in particolare è firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini e chiarisce quali sono i requisiti da avere e la procedura per ottenere l’agevolazione.
Bonus affitto imprese: beneficiari
Secondo il DL Rilancio possono beneficiare del credito di imposta chi svolge attività aziendale, artistica o di professione e che ha ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in cui è entrato in vigore il DL Rilancio.
Il contributo è riconosciuto anche a alberghi e altre strutture turistiche, anche stagionale, a prescindere dal volume di ricavi e compensi. Le imprese turistiche stagionali devono prendere come riferimento il pagamento per i canoni di aprile, maggio e giugno. Inoltre, è riconosciuto anche agli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, che possono svolgere attività istituzionale in modo prevalente. Infine, sono inclusi anche gli enti forfetari e le imprese agricole.
Tutte queste organizzazioni possono usufruire del credito di imposta a patto che abbiano avuto una diminuzione del fatturato o corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo di tempo dell’anno precedente. Questo calo deve essere verificato per ciascun mese. Questa condizione però è applicata solo agli esercenti e non a chi svolge attività istituzionale ma non commerciale.
Bonus Affitto: come richiederlo
Veniamo ora nel vivo: come ottenere il Bonus Affitto del DL Rilancio? Questa agevolazione è un credito di imposta quindi si può usare in compensazione. Può richiederlo il diretto interessato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui si sostengono le spese, quindi dopo che si sono pagati i canoni, ma può essere anche ceduto al locatore o concedente o altri soggetti, come un istituto di credito.
Per usare il credito basta inserire il codice tributo 6920 che viene denominato così: “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. Ma dove si inserisce il codice tributo?
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 32/E precisa che il codice tributo “è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.