Assemblea degli azionisti
Premessa
La cd “Shareholders Rights” (dlgs 27 gennaio 2010 n. 27), recepisce la direttiva comunitaria n. 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti delle società quotate. In particolare, il decreto modifica gli artt 2366/2373 del codice civile e incide profondamente sul Dlgs n. 58 del 2008 (TUF), introducendo importanti novità per le società quotate, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività assembleari. Ciò posto, il Consiglio di Amministrazione – valendosi della previsione di cui all’art. 19, C II, dello Statuto Sociale, che prevede la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative – nel corso della riunione del 19 ottobre 2010, ha adottato le cosiddette “modifiche obbligatorie incondizionate”, ovvero quelle inderogabilmente dettate dal nuovo testo legislativo vigente. In particolare, sono stati modificati gli articoli 8 – Diritto di intervento, 10 – Convocazione, 14 – Composizione del Consiglio di Amministrazione, 22 – Collegio sindacale ed è stato altresì inserito l’articolo 27 – Disposizioni transitorie. Con l’occasione, sono state altresì modificate alcune disposizioni divenute incompatibili, alla luce della nuova normativa, oppure desuete (si veda il nuovo testo di Statuto nell’apposita sezione).
Assemblea
Gli Amministratori si adoperano per agevolare la partecipazione da parte dei soci, ordinari o di risparmio, alle adunanze assembleari di rispettiva categoria. L’art. 8 dello Statuto, così come modificato ai sensi di quanto sopra descritto, prevede che possano intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base alle normative applicabili, nei modi e nei termini previsti. Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto che ha diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge. La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l’utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione, ovvero, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica come di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione. Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, l’Assemblea è convocata ai sensi di legge presso la sede sociale o, se prevista, presso la sede secondaria, mediante avviso pubblicato nei modi e nei termini previsti dalle normative applicabili. Le caratteristiche delle Assemblee degli Azionisti della Società, in termini di mancanza di criticità e di snellezza di gestione, hanno consentito di non proporre – allo stato – l’adozione di un regolamento assembleare. Si segnala, peraltro, che l’art. 2371 del codice civile prevede espressamente, con riguardo alla presidenza dell’assemblea, che il Presidente verifichi la regolarità della costituzione, accerti l’identità e la legittimazione dei presenti, regoli il suo svolgimento e accerti i risultati delle votazioni. In conformità al precitato art. 2371 del codice civile, in particolare, l’articolo 12 dello Statuto Sociale dispone che il Presidente della riunione verifichi, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la conformità delle deleghe alle leggi in vigore, la regolarità della costituzione dell’adunanza, l’identità e la legittimazione dei presenti; diriga i lavori e adotti le opportune misure ai fini dell’ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.